Cernaia Legale Firenze | CONDOMINIO- Ingiunzione per il pagamento dei debiti condominiali: è ancora possibile contestare la delibera dell’assemblea?
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CONDOMINIO- Ingiunzione per il pagamento dei debiti condominiali: è ancora possibile contestare la delibera dell’assemblea?

La delibera dell’assemblea che approva le spese e le ripartisce fra i condomini costituisce titolo di credito del condominio, e può essere utilizzata dall’amministratore per ingiungere il pagamento al moroso secondo la relativa quota di spettanza.

Nell’eventuale giudizio di opposizione, il condomino che si sente leso nei propri diritti potrà far valere solo contestazioni attinenti a vizi del decreto ingiuntivo, alla sussistenza o all’ ammontare del debito, ed alla perdurante esistenza ed efficacia della delibera condominiale.

Non è quindi possibile eccepire in questa sede vizi che riguardano il processo di formazione e la regolarità della delibera stessa. Per tali contestazioni, che se fondate conducono all’annullamento giudiziale della medesima, il legislatore ha riservato l’impugnativa prevista dall’art.1137c.c., da proporsi nel ristretto termine di 30 giorni dall’effettiva conoscenza della determinazione dell’assemblea.

E allora, non resta che rassegnarsi, e pagare? Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.civ. 305-2016), un’eccezione a questa conseguenza può rinvenirsi nel caso di delibera radicalmente nulla.

Senza voler entrare troppo nel dettaglio, sono nulle le determinazioni dell’assemblea prive di elementi essenziali, con oggetto impossibile, illecito, che non rientri nei poteri dell’assemblea, o comunque incidenti sulle proprietà esclusive dei condomini.

In tali circostanze, il giudice potrà rilevare anche d’ufficio la nullità, e revocare il decreto ingiuntivo, venendo a mancare il presupposto sul quale si fonda la pretesa del condominio.

 

Avv.Gabriele Cerofolini

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