Cernaia Legale Firenze | EDILIZIA – Permesso di costruire: annullamento del diniego e condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento richiesto.
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EDILIZIA – Permesso di costruire: annullamento del diniego e condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento richiesto.

E’ possibile ottenere l’annullamento del diniego amministrativo verso un determinato intervento edilizio, e contestualmente chiedere che l’amministrazione comunale sia condannata all’adozione proprio di quel provvedimento illegittimamente denegato?

La risposta affermativa arriva dal TAR Toscana (n.392-2017), attraverso la lettura del combinato disposto dagli articoli 30 co.1 e 34 co.1 lett.C del Codice del Processo Amministrativo, rispettivamente dedicati all’azione di condanna  e alle sentenze di merito.

La vicenda trae origine dal diniego opposto da un’amministrazione ad un intervento di sostituzione edilizia, volto alla demolizione di alcuni manufatti accessori e ricostruzione delle relative volumetrie con nuova destinazione residenziale.

Col ricorso al giudice amministrativo, il privato aveva sia impugnato il diniego, chiedendone l’annullamento poiché l’intervento era conforme alle vigenti Norme Tecniche di Attuazione, sia richiesto la condanna del Comune al rilascio del permesso originariamente negato.

Nell’accogliere entrambe le domande, il Tribunale Amministrativo si sofferma sugli articoli già citati e sulla cd.”azione di adempimento”, con la possibilità di dedurre in giudizio tutti quei presupposti di fatto, sulla scorta dei quali l’adozione del provvedimento invocato appaia doverosa. Avendo il ricorrente allegato e dimostrato la compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici vigenti, il rilascio del permesso richiesto non può essergli precluso. Una posizione che si allinea ai precedenti giurisprudenziali tesi a valorizzare la natura vincolata del permesso di costruire, la cui istruttoria implica un accertamento senza margini discrezionali per l’amministrazione, che si risolve nella “verifica della conformità della richiesta con la normativa urbanistico-edilizia” senza necessitare di “altra motivazione oltre quella relativa alla rispondenza dell’istanza alle dette prescrizioni”(Cons. Stato n.2050-2011).

La discrezionalità (e quindi il potenziale dissenso) dell’ente preposto può riemergere solo in specifici casi previsti dalla legge, quali, ad esempio, il giudizio di compatibilità al vincolo paesaggistico (TAR Campania n.5536-2016), implicante l’applicazione di peculiari cognizioni tecnico-scientifiche.

 

Avv.Gabriele Cerofolini

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