Cernaia Legale Firenze | CIVILE – Responsabilità medica e sanitaria, la riforma Gelli-Bianco in cinque punti – Parte Prima.
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CIVILE – Responsabilità medica e sanitaria, la riforma Gelli-Bianco in cinque punti – Parte Prima.

Il 1 Aprile 2017 è entrata in vigore la Legge 8 marzo 2017 n.24, cd. Gelli-Bianco, recante le “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

Le novità in materia di responsabilità sanitaria sono molteplici, e spaziano dall’ambito assicurativo a quello processuale, toccando temi controversi quali regole di condotta (cd.linee guida) e natura della responsabilità connessa al danno da malpratice medica.

L’argomento è vastissimo, e cercando un compromesso fra concisione ed esaustività, verranno esaminati i cinque punti cardine della riforma, suddividendoli in due distinte pubblicazioni.

In questa prima parte, saranno illustrate le novità sulle  best practices sanitarie, e quelle sulla responsabilità civile e penale medica.

1- Nuova disposizione codicistica per la responsabilità penale in ambito sanitario e riferimento alle linee guida : dopo aver sancito all’art.1 come la “sicurezza delle cure” sia parte costitutiva del diritto costituzionale alla salute, la nuova legge (art.6) abroga le disposizioni del Decreto Balduzzi (art.3 co.1 D.L. 158-2012), e innesta la disciplina della responsabilità sanitaria per omicidio o lesioni colpose all’interno del Codice Penale. Il nuovo articolo 590 sexies c.p. riguarda non solo i medici, ma tutti gli “esercenti la professione sanitaria” (personale sanitario, paramedico e tecnico-sanitario). Senza alcun riferimento testuale ai casi di colpa lieve o grave, è prevista una scriminante specifica, limitata all’imperizia, che esclude la punibilità quando siano state “rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico – assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Pertanto, e salvo casi eccezionali,  quando l’operato del sanitario sia insufficiente per cognizione tecnica o capacità professionale, la responsabilità penale sarà comunque esclusa qualora siano state seguite ed applicate le cd.“buone pratiche mediche”. Fra l’altro, l’elencazione delle stesse viene demandata dalla riforma (art.5) ad un futuro Decreto del Ministero della Salute, il cui contenuto dovrà essere inserito nel Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG).

2- Sistema binario di responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria: superando l’ultradecennale orientamento di legittimità che era giunto a qualificare la responsabilità del medico ospedaliero come contrattuale da “contatto sociale”, la legge (art.7) procede alla riconduzione della medesima all’interno della responsabilità extracontrattuale ex art.2043c.c. Viceversa, la struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde sempre a titolo contrattuale verso il paziente danneggiato, come del resto il professionista sanitario che abbia agito secondo accordo privatistico.

Le conseguenze sono importati, soprattutto in termini di prescrizione (5 anni nella responsabilità extracontrattuale, in luogo dell’ordinario termine decennale)  e onere della prova (viene sostanzialmente a gravare sul paziente, mentre è invertito nella responsabilità contrattuale). Infine, per la valutazione del danno sanitario, il comma 4 dello stesso art.7 effettua un espresso rinvio alle Tabelle del Codice delle Assicurazioni Private (Dlgs 290-2005), destinate a divenire il nuovo punto di riferimento per i futuri risarcimenti, o quantomeno e nell’immediato, per le lesioni micropermanenti.

 

Avv.Gabriele Cerofolini

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