03 Ago PRIVACY – Videosorveglianza per condomino e condominio.
La riforma del 2012 ha introdotto una disciplina speciale per le deliberazioni condominiali relative all’installazione di impianti di videosorveglianza, contenuta nell’art.1122ter del c.c.
Viene stabilito come “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136”. Quest’ultimo sancisce la validità delle deliberazioni assembleari “approvate con un numero di voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio”.
L’impianto autorizzato dovrà allinearsi alle disposizioni del Codice Privacy (Dlgs 196-2003), ed a partire dal 24 Maggio 2018, anche a quelle del nuovo Regolamento Europeo in materia di trattamento dei dati personali (Reg.UE 2016/679). L’installazione sarà pertanto ammissibile solo se finalizzata a preservare la sicurezza delle persone, e tutelare i beni da concrete situazioni di pericolo, quali illeciti già verificatisi o prevenzione per particolari attività svolte all’interno dello stabile.
Dovrà altresì rispettare gli adempimenti previsti dal Provvedimento dell’Autorità garante 8.4.2010, quali: 1- la disciplina per il controllo a distanza dell’attività lavorativa a norma dell’art.4 dello Statuto dei Lavoratori, valida per portierato o mansioni svolte da eventuali custodi, ma non per il servizio di pulizia prestato da ditta esterna (risposta D.T.L. Arezzo, prot.2704 del 23.2.2016); 2- idonea cartellonistica informativa, da posizionare prima del raggio d’azione delle telecamere, visibile anche di notte; 3- tempi di conservazione delle immagini, di regola non superiori alle 24 ore; 4- nomina dei soggetti responsabili preposti al trattamento delle immagini; 5- eventuale sottoposizione dell’impianto a verifica preliminare da parte del Garante; 6- obblighi di custodia e sicurezza per apparecchiature e dati raccolti, come sottolineato dal Vademecum del Garante “Il condominio e la privacy”.
La maggior parte di questi adempimenti non sono necessari al singolo condomino che voglia installare un impianto di videosorveglianza ai fini esclusivamente personali, possibile anche in assenza di specifica autorizzazione assembleare. Secondo il Garante, la disciplina del Codice privacy non trova applicazione quando le informazioni non vengono diffuse o comunicate sistematicamente a terzi, ma sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza dei dati e la conseguente responsabilità civile. Le telecamere, tuttavia, dovranno limitarsi a riprendere spazi di proprietà privata, e non parti comuni o di transito, scale, pianerottoli o cortili condominiali. La giurisprudenza ha comunque evidenziato come sussista l’obbligo di avvertire gli altri condomini (Cass. Pen. 44156/2008) anche attraverso opportuna cartellonistica, e il divieto di riprendere le attività domestiche compiute dai vicini, per non rischiare di incorrere nel reato di illecite interferenze nella vita privata (Cass. Pen. 18058/2003).
Avv.Gabriele Cerofolini
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