06 Ago CIVILE – Responsabilità medica e sanitaria, la riforma Gelli-Bianco in cinque punti – Parte Seconda.
Continua l’esposizione dei punti cardine della Riforma Gelli-Bianco. In questa seconda parte verranno trattati i profili processuali, gli obblighi assicurativi e le nuove garanzie per il paziente danneggiato.
3- Obblighi assicurativi per la struttura sanitaria, la rivalsa nei confronti del sanitario e l’azione diretta verso la compagnia assicurativa: al pari degli operatori privati, l’art.10 della riforma estende l’obbligo assicurativo o misure analoghe a tutte le aziende legate al Servizio Sanitario Nazionale, incluse le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento. La copertura assicurativa deve riguardare la responsabilità sia verso i terzi che i prestatori d’opera, ed anche i danni provocati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture stesse. Si ribadisce la necessità di una polizza assicurativa per il medico che svolga la propria attività professionale all’esterno (studio privato) o all’interno della struttura sanitaria (regime intramoenia). Al comma 3, la stessa polizza viene imposta a tutti gli esercenti la professione sanitaria, operanti a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, che con “oneri a proprio carico”, dovranno assicurarsi al fine di garantire l’azione di rivalsa, prevista all’art. 9 della riforma per i casi di “dolo o colpa grave”. Proprio con quest’ultimo articolo, la novella legislativa ha previsto la possibilità per la struttura di rivalersi contro il professionista per i casi più eclatanti di malasanità. L’azione per ripetere quanto corrisposto a titolo di risarcimento deve essere esperita entro un anno dall’avvenuto pagamento, se il sanitario non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale che hanno portato alla liquidazione.
Ai commi 5 e 6, sono poi distinte le conseguenze per l’esercente sanitario che operi in strutture pubbliche o private. Nel primo caso (co.5), l’azione per danno erariale è promossa dal pubblico ministero presso la Corte dei Conti, e vengono poste delle limitazioni sia nella quantificazione del danno (che deve tenere conto di situazioni di particolare difficoltà, anche organizzative, della struttura sanitaria) sia all’ammontare della rivalsa (non può superare il triplo della retribuzione annua al momento del sinistro). Limitazioni simili sono previste nel secondo caso (co.6), sia per la rivalsa della struttura privata che per la surroga delle assicurazioni, ma ne vengono esclusi i medici operanti intramoenia o esercenti la libera professione.
Da segnalare conclusivamente come per il paziente (art.12) sarà possibile agire direttamente verso la compagnia assicurativa del medico o della struttura, soggiacendo ai rispettivi termini prescrizionali previsti dalla legge. L’applicazione della disposizione è comunque demandata all’entrata in vigore di un futuro decreto ministeriale, che dovrà stabilire i requisiti minimi delle polizze assicurative in ambito sanitario.
4- Tentativo obbligatorio di conciliazione alternativo alla mediazione ex Dlgs 28-2010: l’art.8 della riforma introduce come condizione di procedibilità della domanda giudiziale la proposizione di un ricorso ex art.696-bis c.p.c. In altre parole, prima di agire in giudizio, e come alternativa al procedimento di media-conciliazione già previsto come obbligatorio, sarà necessario procedere con una consulenza tecnica preventiva per la composizione della lite, alla quale dovranno partecipare tutte le parti, comprese le assicurazioni. In caso di mancata conciliazione o conclusione entro sei mesi dalla data di presentazione del ricorso, il paziente danneggiato potrà procedere nei successivi 90 giorni, introducendo la domanda giudiziale col rito sommario di cognizione (art.702bis c.p.c).
5- Istituzione del Garante per il Diritto alla Salute e del Fondo di Garanzia per i danni da responsabilità sanitaria: viene attribuita al Difensore civico regionale (art.2) la funzione di Garante per il diritto alla salute, per le segnalazioni di disfunzioni del sistema assistenziale o sociosanitario. Il ricorso al garante è gratuito per ciascun destinatario delle prestazioni sanitarie o proprio delegato. Vengono anche istituiti i Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e della sicurezza del paziente, che raccoglieranno tutti i dati sui rischi ed eventi negativi, e quelli sulla frequenza e costi del contenzioso, trasmettendoli annualmente all’ Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità (art.3). Da ultimo, ma non per ultimo, la riforma ha previsto la creazione di un Fondo di Garanzia (art.14) , avente lo scopo di integrare o garantire comunque il risarcimento ai pazienti danneggiati nei casi particolari in cui : i- l’ammontare del danno ecceda i massimali di polizza assicurativa stipulata dalla struttura o dall’esercente sanitario; ii- la struttura o il sanitario risultino assicurati con un’impresa insolvente o in liquidazione coatta amministrativa anche successivamente al sinistro; iii- la struttura o il sanitario siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell’assicurazione o sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo dell’ impresa assicuratrice stessa.
Avv.Gabriele Cerofolini
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