07 Nov LAVORO – Infortunio in itinere e onere della prova.
Viene qualificato come infortunio in itinere il sinistro occorso al lavoratore durante il normale percorso dalla propria abitazione al luogo di lavoro (o luoghi, se più di uno) e viceversa. In assenza di un servizio di mensa interno, il concetto viene esteso anche al luogo di consumazione dei pasti.
Come è noto, non tutti gli infortuni in itinere del tragitto “casa-lavoro” sono indennizzabili, specie quando gli stessi si siano verificati attraverso l’utilizzo del proprio automezzo privato.
In questi ultimi casi, per accedere al risarcimento il lavoratore deve allegare ogni prova utile, atta a dimostrare la necessità di ricorrere al mezzo personale piuttosto che quelli di trasporto pubblico.
Proprio su questi aspetti, la Cassazione (16835/2017) è tornata a ribadire la correlazione fra indennizzabilità ed il concetto di “uso necessitato” del mezzo privato, che si concreta nell’assenza di soluzioni alternative in termini di agevolezza ed esposizione al cd. rischio stradale.
Si badi, tuttavia, come tale necessità non debba intendersi in senso assoluto, ma relativo, ovvero sia sempre da parametrare ad una serie di fattori non definibili in astratto, e che in sostanza condizionano la scelta del mezzo privato rispetto a quello pubblico (esigenze personali e familiari, altri interessi meritevoli di tutela).
Nel caso esaminato, una lavoratrice lamentava la mancata corresponsione dell’indennizzo per un infortunio occorsole col proprio ciclomotore, ma non aveva dedotto in giudizio alcuna prova sulla carenza di trasporto pubblico nella zona d’impiego, o peculiari necessità personali che le imponessero di ricorrere al suo mezzo privato.
La Suprema Corte ne ha pertanto rigettato il ricorso, confermando la sentenza di merito.
Avv.Gabriele Cerofolini
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