Cernaia Legale Firenze | CIVILE – Consegna al committente e accettazione tacita di un’opera viziata.
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CIVILE – Consegna al committente e accettazione tacita di un’opera viziata.

Nell’appalto, il committente ha diritto di verificare l’opera compiuta prima di riceverne la consegna, ma se non vi procede senza giustificato motivo o non ne comunica il risultato entro breve termine, la stessa si considera accettata. Lo stesso può dirsi se la ricezione dell’opera avviene senza riserve, con maturazione in capo all’appaltatore del diritto a conseguirne il corrispettivo.

Pertanto, la consegna può qualificarsi come la materiale messa a disposizione del bene al committente, mentre l’accettazione è un atto che esprime il gradimento dell’opera, desumibile anche per fatti concludenti, la cui manifestazione esonera l’appaltatore dalle responsabilità per vizi e difetti, conosciuti o riconoscibili, su quanto compiuto.

Tuttavia, qualora sorgano contestazioni sui lavori effettuati, è sempre onere dell’appaltatore dimostrare di aver diligentemente adempiuto alla propria obbligazione, e di aver eseguito l’opera in conformità al contratto e alla regola dell’arte.

Questi concetti sono stati ribaditi dalla Cassazione (Cass.civ.19019/2017), che ha respinto il ricorso di una ditta, relativo ad alcuni lavori edili rimasti insoluti.

Nel caso di specie, vi era stata consegna dell’opera, ma non l’accettazione della stessa, neppure tacita.

Dalla ricostruzione fattuale era infatti emerso come la committenza avesse non solo contestato l’esistenza di alcuni vizi, ma si fosse anche attivata per un accertamento tecnico preventivo.

Oltretutto, l’appaltatore non era riuscito a provare in corso di causa l’esatto adempimento delle proprie obbligazioni, del quale era onerato secondo la cd. “vicinanza della prova”. Questo principio, di matrice giurisprudenziale, prevede che il relativo onere debba essere ripartito secondo la reciproca possibilità delle parti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, per cui è ragionevole gravare dell’onere probatorio (corretta esecuzione dei lavori) la parte a cui è più vicino il fatto da provare (ditta appaltatrice).

 

Avv.Gabriele Cerofolini

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