17 Dic URBANISTICA – Proprietario non responsabile dell’abuso e ordinanza di demolizione.
Una sentenza del TAR Campania (n.5406/2018) offre alcuni spunti di riflessione sulle conseguenze di un abuso che l’attuale proprietario non ha realizzato, ma del quale in ogni caso è chiamato a rispondere.
In primis, viene affrontata la problematica della mancata comunicazione di avvio del procedimento demolitorio, che nell’ottica dell’art.7 della Legge 241/90 e smi è funzionale al “giusto procedimento”, ossia all’effettiva partecipazione e collaborazione del privato con la pubblica amministrazione.
Il tribunale campano ricorda come per costante giurisprudenza, l’ordinanza di demolizione sia un atto dovuto e dal contenuto rigidamente vincolato. Essa presuppone un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime, e per tali motivi non richieda una preventiva comunicazione di avvio del procedimento. Viene fatto riferimento anche all’art.21octies della stessa Legge 241/90, introdotto dalla novella del 2005, che al comma 2 avrebbe operato una dequotazione del siffatto obbligo, prevedendo testualmente come non sia annullabile “il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
In secondo luogo, ed a prescindere da questioni sulla nullità dell’atto di provenienza per mancanza di conformità urbanistico-catastale ex Legge 47/85 smi, TU Edilizia DPR 380/01 e DL 50/2017, si ribadisce come sul piano amministrativo l’ordinanza di demolizione possa essere legittimamente emanata nei confronti dell’attuale proprietario che non sia l’autore dell’abuso edilizio. Quest’ultimo costituisce un illecito permanente, che protrae le sue conseguenze dannose sino all’effettiva cessazione della situazione antigiuridica. Queste conseguenze si riverberano sull’avente causa, che pertanto sarà destinatario dell’ordinanza di demolizione cui dovrà dare seguito, senza poter invocare l’intervenuta prescrizione. Essa difatti inizia a decorrere dalla cessazione della permanenza, cessazione che avviene o con l’irrogazione della sanzione, o con il conseguimento delle autorizzazioni, o col ripristino dello stato dei luoghi.
Avv.Gabriele Cerofolini Bandinelli
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