14 Ott SICUREZZA – Il datore è responsabile anche per gli infortuni dei lavoratori estranei all’azienda.
“Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’Impresa”.
E’ questo il principio recentemente ribadito dalla Cassazione Penale (sent. 13583/2019), che ha ribaltato il giudizio di secondo grado in una vicenda che vedeva contestarsi la responsabilità penale di un datore per la violazione delle disposizioni contenute nel Dlgs 81/2008 (TU per la sicurezza sul lavoro) e le lesioni colpose incorse ad un lavoratore assunto da una ditta esterna.
Nel giudizio di appello era stata esclusa la configurabilità di una posizione di garanzia per l’imputato, stante l’estraneità all’azienda della vittima, che si atteggiava quale soggetto terzo “qualificato”, ben consapevole dei suoi compiti, travalicati in modo improprio e senza adeguata formazione e autorizzazione.
Per la Suprema Corte la vicenda doveva invece qualificarsi come situazione di sostanziale coesistenza di più organizzazioni lavorative nel medesimo luogo, dove veniva contestata l’omissione di quelle misure atte a scongiurare l’utilizzo improprio di carrelli elevatori, cagione del danno lamentato, oltre alla violazione delle regole specifiche sulle cautele da adottarsi nell’uso di attrezzature da lavoro, e quelle relative alla necessità di segnaletica laddove i mezzi venivano impiegati.
“Il datore di lavoro che, con una propria condotta, abbia determinato l’insorgere di una fonte di pericolo, è titolare di una posizione di garanzia inerente ai danni provocati non soltanto ai propri dipendenti, ma anche ai terzi che frequentano le strutture aziendali ……Ed infatti, la configurabilità della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che il rispetto di tali norme è imposto anche quando l’attività lavorativa venga prestata anche solo per amicizia, riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purché detta prestazione sia stata posta in essere in un ambiente che possa definirsi di ‘lavoro’”.
Le norme antinfortunistiche presidiano quindi anche la tutela degli estranei che entrino in contatto con l’ambiente lavorativo. Per ingenerare responsabilità, è pertanto sufficiente che sussista un nesso causale fra la violazione e l’evento dannoso, le cui conseguenze potranno essere evitate solo ove si accerti che la presenza del soggetto estraneo non rivesta carattere di anormalità rispetto all’attività, all’ambiente di lavoro, al luogo ed al momento dell’infortunio.
Avv.Gabriele Cerofolini Bandinelli
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