Cernaia Legale Firenze | CIVILE – Bene in comunione e responsabilità del comproprietario.   
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CIVILE – Bene in comunione e responsabilità del comproprietario.   

A che titolo risponde il comproprietario verso gli altri contitolari per la perdita o deterioramento del bene comune del quale abbia la custodia?

Il responso, piuttosto articolato, arriva dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.civ.12620/2023).

Viene dapprima esclusa l’applicazione delle regole di responsabilità e probatorie ex art.2051cc, tipiche della custodia affidata a terzi. Dopodiché, si distinguono due ipotesti : quella del possesso esercitato dal singolo comproprietario col consenso degli altri (1), e quella dove il possesso è esercitato senza opposizione dei restanti comproprietari (2).

Nella prima, il possessore utilizza il bene sia in proprio (come titolare della sua quota), sia quale detentore delle quote degli altri comproprietari. La sua posizione è generalmente assimilabile a quella del mandatario (1702cc e ss).

Nella seconda, il possessore è considerato un gestore di affari altrui, scientemente assunti senza obbligo, ma col dovere di continuare a condurli finché gli altri interessati non siano in grado di provvedervi da soli (art.2028cc e ss).

Quello che accomuna le due fattispecie è comunque il corretto espletamento dell’amministrazione della cosa comune, che il singolo deve esercitare con la diligenza del buon padre di famiglia ex art.1710cc, prevista nel mandato, ma valida anche per la gestione d’affari altrui, giusto richiamo ex art.2030cc.

Ne consegue che in caso di danneggiamento o perdita del bene, sul comproprietario presunto responsabile non incomberà la prova liberatoria del caso fortuito o a lui non imputabile, ma solo quella di essersi adoperato con la menzionata diligenza nell’attività di gestione e custodia della cosa comune.

Avv.Gabriele Cerofolini Bandinelli

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