19 Ago URBANISTICA – Trasformazione urbanistico edilizia e valutazione complessiva dell’abuso
Con la sentenza n.5831 del 7.7.2025, il Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento giurisprudenziale che guarda ad un apprezzamento unitario, e non atomistico, delle opere abusive realizzate.
Nel caso sub iudice, dei privati avevano impugnato un’ordinanza comunale, volta alla demolizione di una serie di manufatti dislocati su appezzamenti di terreno, che a dire dei proprietari, erano in parte amovibili, sanzionabili solo in via pecuniaria, o comunque, passibili di edificazione mediante SCIA.
Tuttavia, il ricorso viene respinto anche in appello, confermando la pronuncia di primo grado che aveva deposto per una trasformazione permanente di suolo inedificato senza preventivo titolo edilizio, e la correttezza dell’ordine ripristinatorio, emesso sulla base di una valutazione d’insieme degli abusi riscontrati in loco dall’amministrazione.
Nella motivazione, si chiarisce come l’opera edilizia abusiva debba essere identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro unitaria incidenza sul contesto circostante. Ed invero, il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio non deriva da ciascun intervento in sé considerato, ma dall’impatto globale dei lavori e dalle interazioni sui beni da salvaguardare.
Viene dunque attribuita continuità alle decisioni precedenti, secondo cui “In presenza di una pluralità di abusi edilizi, non è possibile parcellizzare gli illeciti. È necessario un apprezzamento globale delle opere per valutarne l’incidenza sull’assetto del territorio, in quanto una considerazione atomistica non consente di comprendere in modo adeguato l’impatto complessivo” (Cons.Stato sent.n.9240/2024).
Avv.Gabriele Cerofolini Bandinelli
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