Cernaia Legale Firenze | SICUREZZA – Responsabilità del committente per gli infortuni occorsi ai dipendenti dell’appaltatrice
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SICUREZZA – Responsabilità del committente per gli infortuni occorsi ai dipendenti dell’appaltatrice

Interessante sentenza della Cassazione (sez.Lavoro, n.11922/2025), che nel rigettare il controricorso di una società di costruzioni, ha confermato la responsabilità concorrente della committente per un infortunio occorso ad un dipendente di una subappaltatrice a seguito di caduta da un ponteggio.

Nella parte motiva, la Suprema Corte prende ulteriormente le distanze dalla “tradizionale e limitativa “ concezione, che in passato, circoscriveva la responsabilità del committente a casi eccezionali, ossia la culpa in eligendo od ingerenza nell’esecuzione dell’appalto.

L’interpretazione data all’art.26 Dlgs 81/2008 implica invero l’esecuzione di un’attività produttiva attraverso il contratto di appalto, della quale il committente è chiamato a rispondere tutte le volte in cui non adempie ai propri obblighi in materia (valutazione dei rischi, informazioni, formazione, adozione di misure, cooperazione all’attuazione delle misure, coordinamento, controllo).

Grava infatti sul committente e subcommittente, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell’impresa appaltatrice o sub-appaltatrice, di fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori sulle situazioni di rischio, nonché di cooperare con l’appaltatrice e con la subappaltatrice nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro e sia all’attività appaltata. Obblighi proattivi, che fungono da parametri di valutazione della condotta del committente, titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori dell’impresa appaltatrice in relazione agli infortuni occorsi durante l’esecuzione dell’opera (cosi anche Cass. civ. n. 34583/2024).

La sentenza di secondo grado, poi impugnata per cassazione, aveva accertato la sussistenza di un rischio “di tipo interferenziale, perché proveniente dalla interazione tra l’attività di impresa della committente e l’attività di impresa delle imprese subappaltatrici” , ritenendo corresponsabile la committente per omessa informazione sui rischi a carico dei lavoratori coinvolti nell’esecuzione dell’appalto, nonché per omessa vigilanza circa la corretta e puntuale osservanza delle norme di sicurezza, attesa la disponibilità giuridica dei luoghi e il potere di intervenire per ridurre i rischi all’incolumità delle persone coinvolte nei lavori. Nello specifico, era emersa una scorretta installazione del ponteggio senza la necessaria predisposizione del PIMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio), oltre a carenze strutturali, ascrivibili ad una ditta subappaltratrice, ma per quanto suddetto non completamente estranee alla committenza, nonostante la nomina del Responsabile dei Lavori, del Coordinatore della sicurezza, e la delega di funzioni relative al controllo ed alla vigilanza di cantiere.

Avv.Gabriele Cerofolini Bandinelli

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