21 Feb EDILIZIA – Annullamento del permesso di costruire: abuso, sanatoria o rimessione in pristino?
Cosa succede se il titolo abilitativo di tipo edilizio viene successivamente annullato in sede giudiziale? Un interrogativo ricorrente per i beneficiari del provvedimento amministrativo, che a seguito della soccombenza in giudizio possono veder compromesse, anche a distanza di molto tempo, quelle utilità sperate o conseguite con la realizzazione dell’opera.
Analizzando le norme contenute nel T.U. Edilizia (D.P.R. 380-2001), recentemente modificato dal Decreto “Scia 2” (Dlsg. 222-2016), occorre soffermarsi sulla disciplina ad hoc dettata dall’art.38, rubricato appunto “Interventi eseguiti in base a permesso annullato”. Sintetizzando, in alternativa alla demolizione è possibile l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, che una volta pagata produrrà gli stessi effetti di una sanatoria.
Tale disposizione, da coordinarsi con la normativa regionale (per la Toscana, l’art.204 della L.R. 65-2014, che ne ricalca sostanzialmente il contenuto), apporta indubbiamente un regime meno gravoso per chi si è visto privare di un titolo comunque ottenuto, e sul quale faceva affidamento. Si può quindi definire una speciale “norma di favore” per il privato che non ha commesso l’abuso, ma se lo è poi ritrovato.
Tuttavia, non si deve generalizzare. Posto in ogni caso che l’annullamento giurisdizionale del titolo edilizio rende abusive le opere realizzate, e che il Comune deve dare esecuzione al giudicato adottando i provvedimenti conseguenti (sul punto, Consiglio di Stato sent. 2631-2016), devono comunque sussistere requisiti specifici per accedere alla sanatoria in esame. Sulla base di una motivata valutazione dell’ammnistrazione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi procedurali o la rimessione in pristino, il dirigente o il responabile dell’ufficio preposto può applicare la sanzione (“sanante”) pari al valore venale dell’opera abusiva o parte di essa. Si tratta pertanto di una determinazione discrezionale dell’ente, che non esclude l’eventuale rilascio di un nuovo permesso epurato dai vizi riscontrati.
Avv.Gabriele Cerofolini
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