24 Feb ESPROPRI – Occupazioni di fatto e sconfinamenti: chi è competente per il risarcimento?
Nelle espropriazioni o asservimenti per pubblica utilità, il riparto di giurisdizione, intesa come il potere conferito dalla legge al giudice di conoscere e decidere una causa, si basa essenzialmente sull’effettivo esercizio di un potere autoritativo da parte dell’amministrazione, ed è cosi schematizzabile:
-il contenzioso sulla validità del provvedimento di esproprio e le sue conseguenze è demandato al giudice amministrativo;
– viceversa, quello sull’ammontare dell’indennità di espropriazione e del risarcimento del danno è attribuito al giudice ordinario.
In quest’ultimo caso, la normativa di settore ha previsto un procedimento speciale, cd. sommario di cognizione, da attivarsi presso la Corte di Appello competente per il sito interessato da esproprio o asservimento. Si tratta di un rito semplificato, teso ad accelerare l’istruttoria e assicurare la rapida definizione del giudizio. L’ordinanza conclusiva è comunque ricorribile in Cassazione. Diversamente, tutte le contestazioni afferenti al provvedimento amministrativo ablatorio, ancorchè revocato successivamente in autotutela, dovranno essere fatte valere davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.
Può comunque accadere che durante l’esecuzione delle opere di pubblica utilità, l’autorità espropriante occupi o trasformi un terreno diverso da quello previsto col decreto di esproprio (cd.occupazione di fatto), anche attraverso uno sconfinamento dei lavori legittimati dal provvedimento ablativo. Tale situazione concreta un illecito permanente in nessun modo ricollegabile all’esercizio dei poteri amministrativi (TAR Campania, 2471-2016), poichè la trasformazione esula dalla procedura espropriativa, e degrada a mero abuso di fatto .
Sarà pertanto possibile invocare tutela davanti al giudice ordinario per il risarcimento del danno, o ottenere la rimessione in pristino salvo l’ipotesi dell’acquisizione sanante.
Avv.Gabriele Cerofolini
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