27 Feb SICUREZZA-Infortunio e responabilità del datore per insufficiente formazione e informazione del lavoratore.
Il T.U. sulla Sicurezza sul Lavoro (Dlgs 81-08) prevede una serie di obblighi formativi in capo al datore, finalizzati all’informazione e addestramento del lavoratore per la minimizzazione del rischio connesso alle mansioni assegnategli. L’applicazione delle misure di prevenzione sugli infortuni mira a scongiurare un evento dannoso causato da un errore umano, prevedibile e prevenibile, ma da sola non è sufficiente, se non seguita dal corollario di un’adeguata e idonea formazione, da garantire sia ai dirigenti che ai preposti.
Gli art.36 e 37 del citato T.U. elencano a riguardo una lunga serie di obblighi, la cui violazione è sanzionata anche penalmente. Il datore deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza, rischi riferiti alle mansioni, possibili danni e conseguenti procedure di prevenzione e protezione. La formazione deve essere garantita alla costituzione del rapporto di lavoro, al trasferimento o cambiamento di mansioni, oppure al momento dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie e sostanze nel ciclo produttivo. Deve essere svolta durante l’orario di lavoro, ed è obbligatorio l’aggiornamento periodico, anche presso organismi paritetici, oltre alla concreta verifica del livello di apprendimento raggiunto dai destinatari.
Nell’incidente sul lavoro, la condotta del datore che sia venuto meno a questi doveri di formazione e informazione del lavoratore, e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra un reato in forma colposa, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
La responabilità del datore di lavoro è quindi particolarmente grave e ampia. L’esonero dalla stessa può avvenire solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino carattere di eccezionalità, abnormità ed esorbitanza rispetto al consueto procedimento lavorativo e alle specifiche direttive ricevute. Sul punto è recentemente intervenuta la Cassazione (Cass.pen.1951-2017), che ha riconosciuto la colpevolezza del datore di lavoro per un infortunio mortale avvenuto con un macchinario agricolo, e questo nonostante la manovra effettuata dal preposto fosse risultata errata.
La responabilità per omicidio colposo è stata ricostruita muovendo, appunto, dalla riscontrate carenze in tema di obblighi formativi e informativi sull’utilizzo delle attrezzature da lavoro, cosi come previsti dagli articoli 36, 37 e 73 del T.U. sulla Sicurezza.
Avv.Gabriele Cerofolini
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