Cernaia Legale Firenze | PRIVACY – Legittimità dei cd.controlli difensivi verso il lavoratore.
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PRIVACY – Legittimità dei cd.controlli difensivi verso il lavoratore.

Nell’attesa che il nostro Codice privacy (Dlgs. 196-2003) venga novellato per adeguarsi ai principi del nuovo Regolamento Europeo in materia di trattamento dati personali (Reg.UE 2016/679), la giurisprudenza si è recentemente pronunciata su un argomento piuttosto spinoso, ovvero quello dei cd.controlli difensivi nei confronti del lavoratore. In buona sostanza, si tratta di verifiche effettuate dal datore per accertare gli illeciti commessi dai propri dipendenti nel costesto aziendale.

Il nuovo art.4 dello Statuto dei Lavoratori (L.300-1970), riscritto dopo il Job Act dai decreti attuativi Dlgs.151/2015 e Dlgs.185/2016, ha reso possibile l’installazione di apparecchi di controllo a distanza non solo per esigenze organizzative o di sicurezza, anche per finalità connesse alla “tutela del patrimonio aziendale”, previo accordo sindacale o autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro.

Proprio questi ultimi elementi aggiuntivi vengono esaminati dalla Suprema Corte (Cass.civ.22662-2016), in un caso che aveva visto il licenziamento di una dipendente, ripresa da una telecamera mentre sottraeva denaro dalla cassaforte aziendale.

Nel vittorioso giudizio di appello, il licenziamento era stato dichiarato illegittimo poichè l‘installazione dell’impianto audiovisivo non era stata nè accordata, nè autorizzata. Ricorrendo in sede di legittimità, la società datrice di lavoro ha sostenuto come tale vaglio procedurale e garantista fosse necessario solo per gli aspetti connessi all’attività lavorativa e l’esattto adempimento della stessa, non quelli unicamente diretti a tutelare beni aziendali estranei al rapporto di lavoro.

La Cassazione, accogliendo quest’ultima impostazione, ha inoltre chiarito che “la condotta della lavoratrice oggetto della ripresa video non solo non atteneva alla prestazione lavorativa ma non differiva in alcun modo da quella illecita posta in essere da un qualsiasi soggetto estraneo all’organizzazione del lavoro. Il c.d. controllo difensivo, pertanto, non atteneva all’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, ma era destinato ad accertare un comportamento che poneva in pericolo la stessa sicurezza dei lavoratori, oltre al patrimonio aziendale, determinando la diretta implicazione del diritto del datore di lavoro di tutelare la propria azienda mediante gli strumenti connessi all’esercizio dei poteri derivanti dalla sua supremazia sulla struttura aziendale “.

 

Avv.Gabriele Cerofolini

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