16 Mag CIVILE – Trust e pignoramento.
In un momento storico caratterizzato da instabilità e incertezze economiche, non è infrequente che le famiglie, ma non solo, ricorrano a strumenti di protezione patrimoniale.
Uno di questi è il Trust (letteralmente “fiducia”, o meglio “affido” se si guarda la sua funzione), istituto di matrice anglosassone, da tempo riconosciuto anche nel nostro ordinamento. Con esso si da vita ad un rapporto complesso, col quale un disponente (settlor) trasferisce ad un gestore (trustee) un’entità patrimoniale per una finalità specifica. Quest’ultima non deve confliggere coi principi dell’ordinamento, può avere mutevole durata e connotazione (protezione beni, riservatezza, tutela minori e diversamente abili, beneficienza, vantaggi fiscali, ecc…), e normalmente avvantaggia uno o più beneficiari (beneficiary). E’ possibile la presenza di una quarta figura, quella del guardiano (protector), che garantisce, o supplisce, la corretta attività del trustee.
In ogni caso, quanto trasferito non diviene proprietà del trustee, che deve comunque amministrarlo secondo le disposizioni dell’atto istitutivo. Si parla correttamente di “segregazione patrimoniale” : i beni conferiti rappresentano un patrimonio separato, e sono insensibili alle vicende patrimoniali dei soggetti suindicati. Pertanto, i creditori personali del settlor, trustee o beneficiary vedranno preclusa la possibilità di aggredire i beni del Trust, che potranno esse sia entità immobiliari che mobiliari (titoli di credito, conti corrente, quote sociali).
Dall’elencazione delle sue caratteristiche, si intuisce facilmente come uno strumento cosi flessibile possa rappresentare anche un valido espediente per un debitore intenzionato a sottrarsi alle proprie obbligazioni. Una volta realizzata la distrazione delle garanzie patrimoniali, al creditore insoddisfatto non resterà che ricorrere al giudice per invalidare o rendere inefficacie il Trust, sostenendo la nullità dello stesso, la simulazione, agendo in revocatoria ordinaria oppure semplificata, ai sensi del nuovo art.2929bis cc.
Nell’eventuale e successiva fase dell’esecuzione forzata, è importante individuare correttamente il destinatario del pignoramento per il recupero coatto del credito. Per la Suprema Corte (Cass.civ. 2043-2017) deve essere il trustee, e non il Trust in persona del gestore. Questo perché il Trust non è un soggetto di diritto, ma un patrimonio destinato ad un fine prestabilito. Esso è formalmente intestato al trustee, che rimane l’unico soggetto di riferimento per i terzi, non in qualità di legale rappresentante, ma come colui che ne dispone per una destinazione predeterminata. Viene insomma valorizzato da un lato il già citato concetto di “segregazione patrimoniale”, dall’altro il ruolo del trustee nella sua qualità di “intestatario qualificato” dei beni conferiti nel Trust.
Avv.Gabriele Cerofolini
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