Cernaia Legale Firenze | LAVORO – Cessione di azienda e opposizione del lavoratore ceduto.
16250
post-template-default,single,single-post,postid-16250,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,overlapping_content,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.11.0,vc_responsive

LAVORO – Cessione di azienda e opposizione del lavoratore ceduto.

In questi tempi di riorganizzazioni e ribaltoni dell’imprenditoria italiana, la stabilità garantita del titolare dell’attività, che in passato poteva conferire una certa sicurezza al lavoratore subordinato, sta lasciando sempre più spazio a realtà impiegatizie elastiche, con figure datoriali dai contorni mutevoli.

Una prospettiva decisamente più dinamica, spesso attuata ricorrendo sia allo strumento della cessione del singolo contratto di lavoro, sia attraverso il trasferimento o la cessione d’azienda o ramo della stessa.

Mentre il primo istituto presuppone il consenso del lavoratore a pena di nullità, come previsto dalla disciplina generale sulla cessione del contratto (Cass.civ. 5932-2008), il secondo ne prescinde. In altre parole, nel trasferimento d’azienda il passaggio dei contratti di lavoro è automatico: cambia il datore, ma i rapporti preesistenti continuano senza differenza alcuna.

Secondo la giurisprudenza, infatti, la cessione di azienda si concreta ogni qualvolta siano trasferiti ad un nuovo titolare i beni facenti parte di complesso aziendale (strumentazioni o altro), con cessione dei contratti con la clientela. Per quanto concerne i dipendenti, essi continuano a lavorare per il nuovo datore, o vengono comunque riassunti senza soluzione di continuità tra i due rapporti di lavoro, svolgendo le stesse attività negli stessi luoghi di lavoro. E’ inoltre prevista una responsabilità fra il nuovo e vecchio datore (cedente e cessionario) per tutti i crediti maturati dai dipendenti e non liquidati. Il trasferimento, infine, non rappresenta di per sé valido motivo di licenziamento. Questo tuttavia potrebbe concretarsi, laddove il lavoratore si rifiuti di passare alle nuove dipendenze, e la cessazione delle attività presso il precedente datore ne integri giustificato motivo oggettivo.

Anche in considerazione di queste tutele, se ceduto con l’azienda non sussiste in capo al lavoratore il diritto di opporsi alla cessione medesima. Lo ha ribadito una recente pronuncia di legittimità (Cass.civ.12919-2017), che ha pure ricordato come al dipendente residui la possibilità del recesso di cui all’art.2112cc co.4, ovvero quando le sue condizioni di lavoro subiscano una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento di azienda. Egli potrà solo rassegnare le proprie dimissioni, ma beneficiando della giusta causa e del conseguente diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.

 

 

Avv.Gabriele Cerofolini

Desideri approfondire l’argomento o hai bisogno di una consulenza ?

No Comments

Post A Comment