09 Lug BANCARIO – Saldo zero, usura e cessione del quinto.
Segnalazione doverosa per due recenti sentenze di merito, che nell’esatta ricostruzione dei rapporti di “dare-avere” con gli istituti di credito, si inseriscono il quel filone giurisprudenziale certamente più favorevole al cliente.
La prima (Corte Appello di L’Aquila, 28/6/2017), chiamata a decidere sull’opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso contro un correntista, aderisce all’indirizzo che impone alla Banca la produzione di tutti gli estratti conto per la dimostrazione del saldo negativo e conseguente pretesa di pagamento, pena l’applicazione, come nel caso di specie, della regola del cd. Saldo zero.
Per “estratto conto” deve intendersi quel documento contabile, contenente un prospetto nel quale sono analiticamente indicate le voci del rapporto creditizio, le operazioni effettuate, gli interessi, il saldo passivo e attivo, dal quale si può evincere non solo la situazione finale (solitamente riassunta nella banca nel “saldoconto”), ma anche il risultato di tutte le operazioni intercorse fra le parti.
Se l’istituto non è in grado di ricostruire integralmente il rapporto sin dall’origine, viene applicata una sanzione civile indiretta di particolare gravità, il cd. saldo zero: il giudice azzera le somme portate a debito dal primo estratto conto disponibile prodotto dalla banca, perché la lacuna documentale non consente di capire come si è pervenuti a quelle determinate cifre.
Detto altrimenti, se la data del primo estratto e quella di apertura conto non coincidono, nel ricalcolo di quanto effettivamente dovuto i debiti pregressi non vengono conteggiati, e si riparte da zero. Se poi la ricostruzione non è completa per mancanza di alcuni degli estratti conto successivi, esigenze di continuità e certezza del calcolo impongono di riferirsi solo agli estratti effettivamente disponibili.
La seconda sentenza (Tribunale Roma, 15/6/2017), invece, riguarda le cd. cessioni del quinto, proposte dagli istituti di credito per l’erogazione di prestiti onerosi a pensionati o lavoratori dipendenti, e sovente caratterizzate da alti oneri e tassi di interesse.
La decisione del tribunale capitolino si sofferma proprio su questi ultimi. Nel Tasso Effettivo Globale (TEG), rilevante ai fini usurari, devono essere ricomprese anche le spese collegate alla polizza assicurativa, della quale risulti beneficiaria la banca o la società finanziaria erogante, ed i cui oneri siano posti a carico del cliente finanziato.
Anche in questo caso, lo sforamento del tasso soglia usura da parte del TEG, nei limiti pubblicati trimestralmente dai decreti del Ministero dell’Economia e Finanze, comporta conseguenze molto gravi per gli istituti creditizi, che rischiano non solo conseguenze penali, ma anche di incorrere nella cd.“gratuità del contratto”, col finanziamento da considerarsi ab origine privo di spese e interessi. Il cliente avrà quindi la possibilità di agire per la restituzione di quanto versato in eccedenza rispetto al capitale finanziato.
Avv.Gabriele Cerofolini
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