01 Ago ESPROPRI – Irreversibile trasformazione del fondo: restituzione del bene occupato o risarcimento per equivalente?
Un bene immobile oggetto di asservimento o espropriazione per pubblica utilità può essere sottoposto ad interventi cosi invasivi da stravolgerne natura e consistenza, e rendere nullo l’interesse del vecchio proprietario alla sua restituzione, se la procedura di esproprio non si perfeziona.
In questi casi, l’amministrazione occupante sine titulo si rende non solo responsabile di un illecito permanente, ma evita anche di acquisire il bene trasformato, salvo l’emissione di un provvedimento ex art.42bis TU Espropri (cd.acquisizione sanante).
Risultato: oltre al danno, la beffa per il privato di vedersi ritornare un immobile deturpato o inservibile rispetto alla sua originaria destinazione.
E allora, è possibile rinunziarvi, chiedendo solo il risarcimento per equivalente monetario?
La risposta positiva arriva dal TAR Calabria (sentenza 708-2017), che ha riconosciuto al proprietario di un fondo oggetto di un’espropriazione abortita non solo la liquidazione del danno per tutta la durata dell’occupazione abusiva da parte dell’amministrazione, ma anche il risarcimento per equivalente in luogo della restituzione del terreno, irreversibilmente trasformato.
Se è vero, infatti, che l’illecito permanente termina in conseguenza della riappropriazione del fondo, di una transazione, di una compiuta usucapione o di un provvedimento di acquisizione sanante, è altrettanto vero che lo stesso cessa con una rinuncia cd. abdicativa (avente natura puramente dismissiva, e non traslativa dell’immobile trasformato), implicitamente contenuta nella richiesta di risarcimento per equivalente monetario, avanzata in giudizio dal privato al posto della richiesta di restituzione del bene, oramai non ripristinabile ed alterato dalla presenza sul suolo di un’opera pubblica.
Quanto alla sorte dell’immobile “dismesso”, alcune pronunce hanno previsto la trascrizione sui registri immobiliari della sentenza di accertamento della rinuncia abdicativa della proprietà (TAR Catanzaro 253-2017), mentre altre hanno segnalato come sia trascrivibile il provvedimento col quale l’amministrazione liquida il danno, al fine di conseguire il passaggio di proprietà del bene dismesso a favore all’amministrazione stessa (Consiglio di Stato 4636-2016).
Avv.Gabriele Cerofolini
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