Cernaia Legale Firenze | SOCIETA’ – La società tra professionisti possono fallire?
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SOCIETA’ – La società tra professionisti possono fallire?

Da qualche anno l’ordinamento ha riconosciuto la possibilità di esercitare le attività professionali in forma societaria attraverso il DM 34 del 08.2.2013, ovvero il “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordini stico, ai sensi dell’art.10, comma 10 della Legge 12 novembre 2011, n.183”. Tale decreto ministeriale, attuativo della legge da ultimo richiamata, ha definito i connotati della nuove “società tra professionisti” (STP), prevedendone i modelli, l’oggetto delle prestazioni professionali e modalità di esecuzione, oltre l’iscrizione al registro imprese e quelle all’albo o ordinamento professionale di riferimento.

Possono essere costituite solo da professionisti appartenenti a professioni cd.protette, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione in albi, ordini e collegi di pertinenza (medici, commercialisti, avvocati, ingegneri, geometri, ecc.). L’attività della STP deve essere esercitata in via esclusiva dai soci, a valle di un incarico conferito ad uno o più professionisti, designati dal cliente anche in via indiretta.

Tali società seguono il modello civilistico scelto dai soci (società semplice, in nome collettivo, accomandita semplice o per azioni, responsabilità limitata, cooperativa con almeno tre soci), con l’oggetto sociale che può prevedere l’esercizio di una (STP mono disciplinare) o più attività professionali (STP multidisciplinare). Lette alla luce della normativa codicistica (art.2249cc) e fallimentare (art.1 RD 267/1942), queste ultime considerazioni potrebbero suscitare il dubbio della potenziale fallibilità delle STP, poiché salvo le società semplici, tutti gli altri modelli esercitano per definizione attività commerciale.

Tuttavia, occorre subito rilevare come nelle STP il connotato dell’elemento personale nello svolgimento delle prestazioni sia prevalente rispetto al capitale, garantendone di fatto un’assimilazione agli studi associati. Oltretutto, la Legge 183/2011, aprendo all’esercizio dell’attività professionale nelle forma delle società commerciali, ha inteso fornire una nuova possibilità di sviluppo, e non commercializzare quella che di fatto resta comunque la prestazione di un professionista abilitato, e non attività di impresa.

A queste conclusioni è recentemente prevenuto anche il Tribunale di Forlì (decreto 61/2017), stabilendo come le STP non siano assoggettabili a fallimento o altre procedure concorsuali, poiché non esercenti attività di impresa commerciale.

 

Avv.Gabriele Cerofolini

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