02 Feb SICUREZZA – Infortunio sul lavoro e danno da perdita di chance.
Il danno da perdita di chance è individuabile nell’impossibilità di ottenere un risultato utile sperato, concretamente raggiungibile, e economicamente valutabile.
Non si tratta di un’utilità già consolidata e dotata di certezza assoluta, ovvero di una tangibile perdita patrimoniale, ma della perdita della speranza di poterla effettivamente conseguire.
La prova di tale pregiudizio può essere raggiunta tramite presunzioni o ricorso a criteri probabilistici, tesi a dimostrare come la presumibile sussistenza di alcune situazioni avrebbe determinato la possibilità di maggiori guadagni per il soggetto danneggiato.
Specie in ambito lavorativo, è facilmente intuibile come un sinistro possa limitare, se non escludere alla radice, l’impiego per mansioni sicuramente più gravose, ma dalla conseguente retribuzione maggiorata. Lo svolgimento di tali incarichi, magari già espletati dal lavoratore precedentemente all’infortunio, non sarà più compatibile con lo stato di salute di quest’ultimo. Tuttavia, i potenziali vantaggi economici ai quali il lavoratore dovrà forzosamente rinunciare, o meglio, la chance di poterli conseguire, dovrà essere risarcita dal responsabile del sinistro.
Su questo tema si è recentemente espressa anche la Suprema Corte (Cass.civ.2020/2018), accogliendo il ricorso di un impiegato che si era visto negare proprio il risarcimento del danno da perdita di chance richiesto al datore di lavoro. A seguito di un infortunio professionale, il lavoratore non era stato più adibito alla turnazione notturna, precedentemente svolta due settimane al mese, lamentandone la perdita delle relative maggiorazioni.
Respingendo le censure fondate sulla discrezionalità del datore nell’organizzazione dell’attività lavorativa, la sentenza è stata cassata, e la decisione rinviata nuovamente alla Corte di Appello per il corretto accertamento del pregiudizio lamentato dal lavoratore, da effettuarsi verificando il grado di probabilità e frequenza nell’assegnazione del lavoro notturno in condizioni di salute normali.
Avv.Gabriele Cerofolini
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