Cernaia Legale Firenze | CIVILE – Prodotti difettosi e rimedi del consumatore.
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CIVILE – Prodotti difettosi e rimedi del consumatore.

Se ho acquistato un bene difettoso per scopi personali, quali garanzie e possibilità mi vengono riconosciute dall’ordinamento?

La risposta più pertinente è contenuta all’interno del Codice del Consumo (Dlgs 206/2005 e smi), nella specie gli articoli 130 e ss, e che all’art.117 fornisce anche una definizione di “prodotto difettoso”. Quest’ultimo non offre la sicurezza legittimamente attesa, considerando il modo ed il tempo in cui è stato messo in circolazione, le sue caratteristiche, le istruzioni e le avvertenze fornite. Si guarda anche all’uso cui il prodotto è ragionevolmente destinato, oltre ai comportamenti che in relazione ad esso si possono ragionevolmente prevedere. Un prodotto è difettoso, inoltre, se non offre la normale sicurezza detenuta da altri esemplari della stessa serie.

Per il Codice, il venditore è responsabile verso il consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto, il consumatore ha diritto senza spese al ripristino della conformità mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad un’adeguata riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto di acquisto. Sempre il consumatore può, a sua scelta, chiedere al venditore la riparazione o la sostituzione, salvo che il rimedio sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, tenendo conto del valore del bene, dell’entità del difetto e degli inconvenienti per il consumatore stesso. La riparazioni o sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e senza arrecare pregiudizio ulteriore al consumatore. Quest’ultimo, infine, può chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto quando la riparazione o sostituzione siano impossibili o antieconomiche, il congruo termine sia scaduto, oppure la sostituzione o riparazione effettuate in precedenza abbiano arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

La mancanza di conformità genera la responsabilità del venditore se si manifesta entro due anni dalla consegna del bene, ma il consumatore decade dalla garanzia se non denuncia il difetto entro due mesi dalla sua scoperta, salvo che il venditore lo abbia occultato o espressamente riconosciuto. Vi è poi una presunzione sull’esistenza del difetto se esso si manifesta entro sei mesi  dalla consegna del prodotto.

Ciò premesso, il consumatore può subito attivarsi per la risoluzione del contratto di acquisto del bene rivelatosi difettoso? Sul punto è intervenuta una recente sentenza di merito (Trib.Savona 15/09/2018), che ha evidenziato come il legislatore abbia volutamente graduato i rimedi previsti nel Codice del Consumo.

Il consumatore dovrà dapprima proporre al venditore la riparazione o sostituzione del bene (rimedi primari), e solo successivamente (ed in caso di impossibilità, eccessiva onerosità, scadenza del termine o notevoli inconvenienti postumi) chiedere la risoluzione del contratto (rimedio secondario). Questo in virtù di una preferenza legislativa accordata agli strumenti correttivi o sostitutivi, quali la riparazione o la sostituzione, rispetto alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione. Il legislatore, in sostanza, ha manifestato il suo favore alla conservazione del rapporto obbligatorio originariamente costituito. Trattasi di una soluzione equilibrata che salvaguarda opposte esigenze: l’interesse del compratore di avere un bene conforme, e quello del venditore di far salvo l’affare concluso e di liberarsi dall’obbligazione assunta.

La proposizione immediata della domanda di risoluzione rischia di essere dichiarata inammissibile, se il consumatore non rispetta il suddetto ordine gerarchico. Allo stesso modo, anche la domanda di risarcimento dei cd. danni indiretti, derivanti dal difetto del prodotto, deve essere preceduta, a pena di inammissibilità, da quella di sostituzione o riparazione.

 

Avv.Gabriele Cerofolini Bandinelli

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