Cernaia Legale Firenze | LAVORO – La prova del mobbing.
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LAVORO – La prova del mobbing.

In ambito lavorativo, per “mobbing” (dall’inglese “to mob”, ovvero assaltare, aggredire in massa) si intende una condotta vessatoria, tenuta nei confronti del singolo dagli altri componenti del gruppo di lavoro, dal datore o superiore gerarchico. L’intento è persecutorio e di emarginazione, finalizzato all’esclusione della vittima dal gruppo. Si risolve generalmente in sistematici e reiterati comportamenti ostili, con prevaricazione e persecuzione psicologica, che portano all’umiliazione e all’emarginazione del destinatario, ledendo il suo equilibrio psicofisico.

Gli intenti che lo caratterizzano e il protrarsi degli atteggiamenti per un certo lasso temporale lo distinguono dagli atti illeciti isolati, come la dequalificazione del dipendente.

L’illegittimità del mobbing è stata ricondotta all’obbligo ex art.2087cc del datore di lavoro di adottare le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale del lavoratore.

Nella specie, la giurisprudenza suole distinguere due forme di condotte persecutorie, ossia il mobbing verticale – a sua volta distinto in discendente (cd.bossing), dove le vessazioni sono perpetrate dal datore o responsabile verso il sottoposto, e ascendente, quando la vittima è all’opposto il superiore gerarchico – ed il mobbing orizzontale fra lavoratori dello stesso livello.

La dimostrazione per la vittima è decisamente gravosa. Deve essere provata una connessione teleologica (cioè con un unico scopo finale) delle azioni lesive del datore di lavoro per finalità vessatorie e persecutorie (Cass.civ.30673/2018).

Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono pertanto rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico – collegamento fra causa ed effetto–  tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore;  d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.

Ecco perché, quantomeno sul piano probatorio, sarà più agevole la dimostrazione dello “straining”, ovvero una forma larvata di mobbing, nella quale non si riscontra una continuità delle azioni vessatorie, ma episodi isolati in grado di provocare gli stessi pregiudizi di una condotta mobbizzante.

 

Avv.Gabriele Cerofolini Bandinelli

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