Cernaia Legale Firenze | ASSICURAZIONI – L’accertamento strumentale della lesione è indispensabile?
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ASSICURAZIONI – L’accertamento strumentale della lesione è indispensabile?

E’ ormai noto come in materia risarcitoria, l’art. 139 co. 2 del Codice delle Assicurazioni Private (Dlgs 209/2005), modificato dall’art. 32 co 3-ter e 3 quater DL 1/2012 e dalla Legge 124-2017, qualifichi come danno biologicola lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

Per la sua liquidazione, “le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

La verifica strumentale è quindi sempre necessaria per ottenere il risarcimento ?

Con la sentenza n.10819/2019, la Cassazione fornisce un’interpretazione della norma decisamente meno gravosa per l’onere probatorio incombente sul danneggiato. “Il rigore che il legislatore ha mostrato di esigere -che, peraltro, deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia- non può essere inteso, però, come pure alcuni hanno sostenuto, nel senso che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l’accertamento clinico strumentale”.

E’ sempre l’accertamento medico legale condotto in conformità alle leges artis che stabilisce se la lesione sussiste, e quale percentuale sia ad essa ricollegabile.

La norma deve essere dunque interpretata nel senso di “imporre un accertamento rigoroso in rapporto alla singola patologia, tenendo presente che vi possono essere situazioni nelle quali, data la natura della malattia e la modestia della lesione, l’accertamento strumentale risulta, in concreto, l’unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede; ma di non ignorare che sono possibili casi in cui si possa giungere ad una diagnosi attendibile anche senza ricorrere a detti accertamenti, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico legale e dell’esperienza clinica dello specialista, mediante le quali dovranno essere rassegnate al giudice conclusioni scientificamente documentate e giuridicamente ineccepibili, che è ciò che, soltanto, la legge attualmente richiede”.

 

Avv.Gabriele Cerofolini Bandinelli

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