Cernaia Legale Firenze | URBANISTICA – Abuso edilizio: la prescrizione del reato impedisce la demolizione?
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URBANISTICA – Abuso edilizio: la prescrizione del reato impedisce la demolizione?

Numerosi i commenti suscitati da una sentenza della Suprema Corte del Luglio ultimo scorso (Cass.pen.31322/2019), relativa alla condanna susseguente all’accertamento di reato edilizio, ed al conseguente obbligo di demolizione del manufatto abusivo.

Secondo l’art.31 co.9 del TU Edilizia, l’ordine demolitivo troverebbe il suo necessario presupposto in una sentenza di condanna per l’esecuzione delle opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo. L’intervenuta prescrizione del reato, come nel caso esaminato dai giudici di legittimità, inibirebbe quindi la demolizione del manufatto.

L’estinzione, alla quale è connessa la non punibilità per la fattispecie criminosa intergrata, non consentirebbe al giudice penale di applicare tale sanzione neanche in presenza di una sentenza di mero accertamento dell’abuso, limitandosi quest’ultima ad accertare e dichiarare la sola commissione del fatto vietato dall’ordinamento, senza un correlato ordine precettivo di messa in pristino.

Alcuni autori hanno quindi sostenuto come la sanzione demolitiva risulti illegittima, se disposta in assenza della condanna penale dell’imputato.

Una chiave di lettura sicuramente suggestiva, ma a ben vedere avulsa da un ulteriore contesto, quello delle norme amministrative, verso le quali l’abuso continua ad essere stigmatizzato e sanzionato, assurgendo ad illecito di natura permanente.  Ad oggi, difatti, non esiste una “prescrizione” che sani un manufatto non in regola con la disciplina urbanistica.

Lo stesso TU Edilizia (art.27 e art.31, co.2 e ss), tra l’altro, dispone che fra le sanzioni applicabili dagli enti pubblici vi siano, appunto, le ordinanze di demolizione e le attività dirette alla loro esecuzione. Se sussistono dei vincoli, anche le autorità preposte alla tutela e vigilanza dei medesimi possono provvedere alla demolizione e messa in pristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso.

Conclusivamente, la demolizione non è strumento ad appannaggio esclusivo del giudice penale, e la rimessione in pristino può avvenire anche sotto impulso dei soli uffici amministrativi preposti alla salvaguardia dell’uso e conservazione del territorio.

 

Avv.Gabriele Cerofolini Bandinelli

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