Cernaia Legale Firenze | LOCAZIONI – Le tasse sull’immobile possono essere poste a carico del conduttore?
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LOCAZIONI – Le tasse sull’immobile possono essere poste a carico del conduttore?

Con la sentenza 6882/2019 le Sezioni Unite hanno confermato la validità della clausola che attribuisca al conduttore l’obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere sul bene locato.

Una siffatta pattuizione non è quindi affetta da nullità per violazione delle norme imperative, a condizione che essa sia stata prevista come componente integrante la misura del canone, senza traslazione del pagamento del tributo in capo ad un soggetto diverso dal contribuente.

Quest’ultimo verrà pertanto rimborsato dal conduttore, ma il versamento dovrà pur sempre essere effettuato dal locatore.

Secondo un orientamento di legittimità ormai consolidato, è essenziale che la tassa venga corrisposta da colui che ne risulta onerato dalla normativa tributaria. Un autentico patto traslativo del carico fiscale sarebbe in contrasto non solo con la disciplina di settore, ma anche con l’art.53 della CostituzioneTutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”

Nel vigente sistema costituzionale tributario, infatti, non basta che l’obbligazione sia oggettivamente soddisfatta verso il fisco, ma occorre che la stessa sia adempiuta dal soggetto tenuto a corrisponderla.

Per il caso sub iudice, è stata confermata la validità di una clausola di “manleva”, integrativa della pigione, con la quale il conduttore si era obbligato a rifondere il locatore degli esborsi fiscali inerenti l’immobile. Nella sentenza la Corte ha altresì precisato come il legislatore abbia “ritenuto di vincolare l’autonomia negoziale dei contraenti soltanto per quanto attinente alla durata del contratto, alla tutela dell’avviamento e alla prelazione, mentre l’ammontare del canone locativo è lasciato alla libera determinazione delle parti, che possono ben prevedere l’obbligazione di pagamento per oneri accessori”. Inoltre, “fermo il discorso di fondo sulla portata dell’art. 53 Cost., e sulla sua attitudine a porsi come norma imperativa preclusiva di atti negoziali che ne comportino l’elusione……una pattuizione di esonero dalla rivalsa, se consentita, comporterebbe l’effetto di alterare immediatamente e direttamente il carico tributario perché il patrimonio del contribuente non verrebbe inciso”.

E’vero che le relative imposte “sono pur sempre sostenute dal proprietario dell’immobile e l’ente impositore (Stato, Comune o altro) individua in esso il soggetto che è tenuto a farvi fronte, ma questo si disinteressa se poi, per accordo privato, i contraenti scelgano di operare un rimborso” (sottolineando che in tal senso deve interpretarsi l’uso della parola “manlevare”) o “una diversa forma di pagamento variamente posta a carico del conduttore”.

 

Avv.Gabriele Cerofolini Bandinelli

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