Cernaia Legale Firenze | LAVORO – Infortunio sul lavoro, sì al risarcimento del cd. danno complementare
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LAVORO – Infortunio sul lavoro, sì al risarcimento del cd. danno complementare

 

La giurisprudenza (Cass.civ. ord.17655/2020 e sent. 9166/2017) definisce il cd. danno complementare quel pregiudizio che, pur costituendo un danno risarcibile sotto il profilo civilistico, non viene indennizzato dall’INAIL (art.13 Dlgs. 38/2000) in occasione di infortuni sul lavoro o in itinere.

Un pregiudizio notoriamente rappresentato dal danno biologico temporaneo, dalla sua “personalizzazione” (compromissione dei peculiari aspetti dinamico-relazionali del danneggiato), e dal danno morale.

In una recentissima sentenza (n.23767/2022) la Cassazione ha accolto con rinvio il ricorso presentato da un privato, che a seguito di un infortunio sul lavoro, indennizzato mensilmente dall’INAL, aveva patito le conseguenze di un errato intervento chirurgico, risarcito con liquidazione del cd.danno iatrogeno, ma non col cd. danno complementare.

Nel suo controricorso, l’Azienda Ospedaliera aveva sostenuto come la capitalizzazione della rendita mensile risultasse satisfattiva anche di tale ultimo pregiudizio.

In altre parole, l’indennizzo percepito per il danno biologico assorbiva anche il cd. danno complementare.

Ma la Suprema Corte respinge l’impostazione giuridica dell’ospedale, evidenziando l’errore del giudice di merito nel non aver accertato la reale esistenza ed entità del danno complementare sofferto, potendosi operare una compensazione (compensatio lucri cum damno) solo fra poste risarcitorie oggetto di medesima copertura da parte dell’assicuratore sociale, che lo si ripete, non indennizza né il danno biologico temporaneo, né i danni morali.

 

 

Avv.Gabriele Cerofolini Bandinelli

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