Cernaia Legale Firenze | CIVILE – L’onere della prova nell’individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle spese condominiali
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CIVILE – L’onere della prova nell’individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle spese condominiali

In caso di morosità, spetta al Condominio l’onere di provare il fatto costitutivo della pretesa diretta verso un determinato soggetto, che si ritenga obbligato al pagamento delle quote condominiali.

Di converso, incombe su colui che nega tale qualità la dimostrazione di eventuali fatti modificativi o estintivi, escludenti la sua responsabilità.

E’ questo il principio espresso dalla Cassazione nell’ordinanza 5704/2024, pronunciatasi sul ricorso promosso da una società, risultata soccombente sia nel primo che nel secondo grado di giudizio.

Fra la altre, la ricorrente lamentava come il Condominio avesse agito contro di essa in via monitoria sulla base di alcuni titoli esecutivi, ottenuti però nei confronti di un soggetto privato, che nel 2008 aveva dapprima acquistato, e poi nel 2014 riceduto due immobili alla medesima società. Entrambe le circostanze erano state rese note all’amministratore, ma sia in sede di opposizione che di gravame, non erano state ritenute sufficienti a comprovare l’estraneità ai debiti. L’ingiunzione era stata confermata ai sensi dell’art.63 disp.att. c.c. sulla base dei precedenti decreti ingiuntivi e degli stati di riparto approvati in assemblea.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, giudicando illegittima l’inversione dell’onere della prova relativamente alla qualità di condomino ed al conseguente obbligo di pagare i contributi sugli anni controversi. I giudici di prime cure hanno erroneamente ascritto alla società l’onere di dimostrare l’inesistenza della sua qualità di condomina con riferimento al periodo di morosità dedotta nel ricorso monitorio, e non già al Condominio l’onere di comprovare l’esistenza di tale qualità in capo alla società ingiunta, tenuto conto di tutte le vicende – di cessione e di successivo riacquisto della disponibilità da parte della stessa – che avevano riguardato i due immobili.

Avv.Gabriele Cerofolini Bandinelli

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